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Art. 21

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono tenere un registro in cui figurano gli acquirenti dei fanghi di depurazione, le quantità fornite, lo smaltimento indicato e le date di fornitura; devono conservare questi dati per almeno dieci anni e metterli a disposizione dell’autorità se questa lo richiede.
  2. .1
  3. .2
  4. I fanghi di depurazione possono essere smaltiti in modo diverso da quanto previsto dal relativo piano cantonale soltanto con l’accordo dell’autorità cantonale. Se si prevede che i fanghi di depurazione siano eliminati in un altro Cantone, l’autorità cantonale consulta preventivamente l’autorità del Cantone destinatario.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

  2. Abrogato dall’all. 3 cifra II n. 4 dell’O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).

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