(art. 14 cpv. 2 lett. d)
I documenti relativi alla domanda devono contenere le seguenti informazioni:
1Un’omologazione ONè rilasciata solo se le persone che forniscono i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’elenco di cui all’articolo 95 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/20121o se sono presentati i seguenti documenti:
2Ai dati relativi a principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20143, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati, si applica l’articolo 29a .
3I capoversi 1 e 2 non si applicano ai biocidi contenenti principi attivi delle categorie 1–5 e 7 di cui all’allegato 1.
1L’organo di notifica può inoltre esigere dal richiedente i seguenti documenti:
2I documenti devono contenere una descrizione dettagliata e completa delle analisi effettuate e dei metodi impiegati o un rimando bibliografico a tali metodi.
1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/20085.
2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:
4Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
1Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE8, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo il regolamento (CE) 440/2008.
2Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 28 cpv. 4. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b. ↩
Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, GU L 228 del 8.9.2000, pag. 6; modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2032/2003, GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 5 n. 2.3 cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 5 n. 2.3 cpv. 3 lett. a. ↩
[RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041cifra I n. 3; 2014 2073all. 11 n. 1,3857.RU 2015 1903art. 91]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11 ). ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1. ↩
0 commentaries