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Allegato 8

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

(art. 14 cpv. 2 lett. d)

Domanda di omologazione ON

1 Documenti relativi al richiedente, al fabbricante e al prodotto

1.1 In generale

I documenti relativi alla domanda devono contenere le seguenti informazioni:

  1. il nome e l’indirizzo del richiedente;
  2. il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi;
  3. il nome commerciale del biocida;
  4. la composizione completa del biocida;
  5. l’elenco dei principi attivi contenuti nel biocida;
  6. i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, alla tossicologia e all’ecotossicologia;
  7. i dati relativi a determinati principi attivi (n. 2);
  8. l’attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego;
  9. le categorie di utenti;
  10. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l’etichettatura nonché le indicazioni relative all’imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38;
  11. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 40, se del caso;
  12. le indicazioni relative all’eliminazione;
  13. per i disinfettanti e i preservanti per il legno: la prov a che il biocida è sufficientemente efficace per l’impiego previsto.
1.2 Requisiti supplementari

1Un’omologazione ONè rilasciata solo se le persone che forniscono i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’elenco di cui all’articolo 95 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/20121o se sono presentati i seguenti documenti:

  1. una copia della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sull’iscrizione nel suddetto elenco delle persone che forniscono i principi attivi contenuti nel biocida;
  2. la documentazione secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 o secondo l’allegato IIA, IVA e, se del caso, IIIA della direttiva 98/8/CE2;
  3. una lettera di accesso ai dati relativi al principio attivo di cui alla lettera b; o
  4. una designazione dei dati per i quali la durata della protezione secondo l’articolo 28 è scaduta.

2Ai dati relativi a principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20143, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati, si applica l’articolo 29a .

3I capoversi 1 e 2 non si applicano ai biocidi contenenti principi attivi delle categorie 1–5 e 7 di cui all’allegato 1.

2 Altri documenti

1L’organo di notifica può inoltre esigere dal richiedente i seguenti documenti:

  1. rapporti di esperimenti, perizie o pubblicazioni scientifiche o altri documenti che comprovano i dati di cui al N. 1;
  2. i dati secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1896/20004;
  3. in casi giustificati, i dati relativi all’esposizione della comunità e dell’utente o nell’ambiente;
  4. i modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.

2I documenti devono contenere una descrizione dettagliata e completa delle analisi effettuate e dei metodi impiegati o un rimando bibliografico a tali metodi.

3 Metodi di identificazione e determinazione

3.1 Metodi di identificazione e determinazione prescritti

1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/20085.

2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.

3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:

  1. in conformità con la direttiva 2010/63/UE6; e
  2. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio di cui all’articolo 43 capoversi 4 e 5 OPChim7.

4Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.

3.2 Altri metodi di identificazione e determinazione

1Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE8, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo il regolamento (CE) 440/2008.

2Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 28 cpv. 4.

  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.

  4. Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, GU L 228 del 8.9.2000, pag. 6; modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2032/2003, GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

  5. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 5 n. 2.3 cpv. 1.

  6. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 5 n. 2.3 cpv. 3 lett. a.

  7. [RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041cifra I n. 3; 2014 2073all. 11 n. 1,3857.RU 2015 1903art. 91]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11 ).

  8. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1.

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