(art. 14 cpv. 2 lett. c)
Domanda di omologazione per il commercio parallelo
1. Documentazione per le domande di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1
1.1 La domanda di omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1 deve contenere le seguenti informazioni:
- la denominazione e il n. di omologazione del biocida nello Stato di provenienza;
- il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nello Stato di provenienza;
- il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione nello Stato di provenienza;
- l’etichetta e le istruzioni per l’uso originali con le quali il biocida è immesso sul mercato nello Stato di provenienza, se l’organo di notifica lo ritiene necessario per l’esame;
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- la denominazione prevista per il biocida che si intende immettere sul mercato;
- il progetto dell’etichetta del biocida che si intende immettere sul mercato;
- un campione del biocida che si intende introdurre, se l’organo di notifica lo ritiene necessario;
- il nome e il N. di omologazione del prodotto di riferimento.
1.2 L’organo di notifica può chiedere una traduzione delle parti essenziali delle istruzioni per l’uso originali di cui al numero 1.1 lettera d.
2. Documentazione per le domande di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2
2.1 La domanda di omologazione per il commercio parallelo secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2 deve contenere le seguenti informazioni:
- la denominazione del biocida;
- le informazioni di cui al numero 1 lettere d–i.
2.2 L’organo di notifica può chiedere al richiedente di presentare:
a. una traduzione delle parti essenziali delle istruzioni per l’uso originali di cui al numero 1.1 lettera d; e
b. ulteriori documenti provanti che il biocida è identico al prodotto di riferimento.