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Allegato 7

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

(art. 14 cpv. 2 lett. c e 14a bis)

Domanda di riconoscimento di un’omologazione

1Unitamente alla domanda di riconoscimento dell’omologazione occorre presentare i seguenti documenti: a. per il riconoscimento di un’omologazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS: 1. una copia dell’omologazione dello Stato membro dell’UE o dell’AELS, 2. rapporti di valutazione del biocida emanati da autorità dell’UE o dell’AELS, per quanto siano accessibili al richiedente, 3. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida, b. per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione: 1. un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/20121, 2. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida, 3. rapporti di valutazione emanati da autorità dell’UE o dell’AELS o il parere dell’ECHA in merito all’omologazione del biocida, per quanto siano accessibili al richiedente.

2Unitamente alla domanda di riconoscimento reciproco in parallelo secondo l’articolo 34 del regolamento (UE) 528/2012 occorre presentare i seguenti documenti:

  1. il nome dello Stato membro dell’UE o dell’AELS che effettua la prima valutazione (Stato membro di riferimento);
  2. un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/2012;
  3. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida.

3In aggiunta ai documenti richiesti nel capoverso 2 occorre presentare tempestivamente dopo il loro ricevimento:

  1. il progetto del rapporto di valutazione e del sommario delle caratteristiche del biocida;
  2. il rapporto di valutazione finale e il sommario delle caratteristiche del biocida.

4Per il biocida e i principi attivi in esso contenuti, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i documenti secondo gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 528/2012.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

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