(art. 14 cpv. 2 lett. b)
Domanda di omologazione semplificata
1Unitamente alla domanda di omologazione semplificata occorre fornire all’organo di notifica la prova che sono soddisfatte le condizioni per la procedura di omologazione semplificata secondo l’articolo 11h .
2Per il biocida, oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, la documentazione deve contenere:
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi;
- il nome commerciale del biocida;
- la composizione completa del biocida;
- un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/20121;
- i dati relativi all’efficacia;
- le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l’etichettatura nonché le indicazioni relative all’imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38;
- la proposta relativa alla scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 40, se del caso.
3L’organo di notifica può esigere dal richiedente anche i seguenti documenti:
- rapporti di valutazione del prodotto e dei principi emanati da autorità dell’UE o dell’AELS, per quanto siano disponibili e accessibili al richiedente;
- modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.