(art. 14 cpv. 2 lett. a)
Unitamente alla domanda di omologazione occorre presentare all’organo di notifica:
1I documenti sono presentati all’organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.
2I requisiti degli allegati al regolamento (UE) n. 528/20121devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.
1I documenti tecnici devono contenere le informazioni di cui ai seguenti allegati del regolamento (UE) n. 528/2012:
2Laddove per la classificazione e l’etichettatura gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 rimandano ad altri atti del diritto europeo si applicano gli articoli 35 e 38 della presente ordinanza.
3Se un principio attivo soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012, occorre dimostrare che sono applicabili le disposizioni derogatorie di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012.
4Per i biocidi occorre presentare un sommario delle loro caratteristiche secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/2012.
5Oltre ai documenti di cui all’articolo 17 capoverso 6, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti:
6I documenti devono contenere una descrizione completa e dettagliata degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.
7I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l’articolo 11.
1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/20082.
2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:
4Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
1Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE5, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo il regolamento (UE) n. 440/2008.
2Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.
Se l’organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può:
Per i biocidi con un principio attivo non iscritto nell’elenco di cui all’allegato 1 o 2 o nell’elenco dei principi attivi notificati, il richiedente può allegare il sommario delle caratteristiche del biocida di un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012 nonché il rapporto di valutazione con le conclusioni secondo l’articolo 30 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012, rispettivamente secondo l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012 per i principi attivi.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. ↩
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2014, GU L 81 del 19.3.2014, pag. 1. ↩
Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, versione della GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. ↩
[RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401,805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103,6659; 2013 201,2673,3041cifra I n. 3; 2014 2073all. 11 n. 1,3857.RU 2015 1903art. 91]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11 ). ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1. ↩
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