Torna alla legge

Art. 8

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Le omologazioni secondo l’articolo 7 e l’immissione sul mercato di biocidi non soggetti all’obbligo di omologazione (art. 3 cpv. 3) sono limitate nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:1
a. per l’omologazione OE:1. 10 anni fatti salvi i numeri 2–4, 2.25 anni per i biocidi con un principio attivo candidato alla sostituzione, se è stata effettuata una valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/20123, 3. 5 anni per i biocidi con principi attivi omologati secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012, 4. 4 anni per i biocidi con un principio attivo candidato alla sostituzione, se non è stata effettuata una valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012;
b. per l’omologazione OnE:1. 4 anni, oppure 2. se avviene prima, fino alla seguente scadenza: – fino a 3 anni dopo l’iscrizione dell’ultimo principio attivo del biocida nell’elenco dell’allegato 1 o 2, oppure – finché l’organo di notifica non revochi l’omologazione sulla base della decisione della Commissione europea di non approvare il principio attivo o di non iscriverlo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012;
c. per le omologazioni ONe OC:1. 6 mesi dopo l’iscrizione dell’ultimo principio attivo del biocida nell’elenco dell’allegato 1 o 2, 2. 3 anni dopo l’iscrizione dell’ultimo principio attivo del biocida nell’elenco dell’allegato 1 o 2, a condizione che il titolare dell’omologazione adempia le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2, oppure 3. finché l’organo di notifica non revochi l’omologazione sulla base della decisione della Commissione europea di non approvare il principio attivo o di non iscriverlo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012;
d.4 per le deroghe ai requisiti:51. 180 giorni per le deroghe ai requisiti secondo l’articolo 30 capoverso 1, cui si aggiungono 550 giorni massimo se la proroga richiesta è accordata, 2. 3 anni per le deroghe ai requisiti secondo l’articolo 30a capoverso 1, 3. il tempo necessario per le deroghe ai requisiti secondo l’articolo 30b ;
e.6 per il riconoscimentofinché dura l’omologazione del prodotto di riferimento;
f. per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione:finché dura l’omologazione dell’Unione;
g. per l’omologazione per il commercio parallelo:1. finché dura l’omologazione del prodotto di riferimento, oppure 2. se l’omologazione del prodotto di riferimento è revocata su richiesta del titolare dell’omologazione e non sono ancora soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 11: fino al giorno in cui sarebbe scaduta l’omologazione del prodotto di riferimento;
h. per l’immissione sul mercato di un biocida omologato in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS mediante la procedura semplificata:finché dura l’omologazione nello Stato membro dell’UE o dell’AELS;
i. per l’immissione sul mercato di un prodotto di una famiglia di biocidi:finché dura l’omologazione della famiglia di biocidi;
j. per l’emissione nell’ambiente a scopi di ricerca e sviluppo:per la durata notificata della sperimentazione;
k.7 per l’omologazione semplificata:10 anni;
l.8 per l’omologazione degli stessi biocidi:1. – 10 anni per le omologazioni basate su un’omologazione ordinaria OE – 5 anni per le omologazioni basate su un’omologazione OEcon un principio attivo candidato alla sostituzione – 4 anni per le omologazioni basate su un’omologazione OEcon un principio attivo omologato secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) 528/2012, 2. 10 anni per i biocidi la cui omologazione è basata su un riconoscimento oppure su un riconoscimento di un’omologazione dell’Unione, 3. finché dura l’omologazione per il prodotto di riferimento per i biocidi la cui omologazione è basata su un’omologazione ONo OC.

2 a4. .9 5. Se la durata di validità dell’omologazione del biocida è scaduta, la sua ulteriore immissione sul mercato, la sua consegna a consumatori finali e il suo uso a titolo professionale e commerciale sono retti dall’articolo 26a .10

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  5. La correzione del 24 set. 2019 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2019 3037).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  9. Abrogati dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.