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Art. 7

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: a.1 omologazione O E in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi: 1. che contengono almeno un principio attivo iscritto nell’elenco dell’allegato 2 e per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell’elenco dell’allegato 1, oppure 2. che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell’allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l’articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/20122; b.3 omologazione O nE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell’elenco dell’allegato 1 né nell’elenco dell’allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l’uso nei biocidi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20144(Elenco dei principi attivi notificati); c. omologazione O N : per i biocidi: 1. che contengono almeno un principio attivo iscritto nell’elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l’iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2, e 2. i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi; d. omologazione O C (conferma) sulla base di una procedura sommaria: per i biocidi: 1. che contengono almeno un principio attivo iscritto nell’elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l’iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2, 2. i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, 3. per i quali è stata presentata all’organo di notifica una domanda di omologazione OCentro il 31 luglio 2006, e 4. che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono ancora sul mercato; e.5 deroghe ai requisiti : per i biocidi utilizzati per gestire situazioni eccezionali; f. omologazione semplificata : per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/20126; g. riconoscimento : per i biocidi: 1.7 omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, o 2. per i quali è stata presentata una domanda secondo l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012; h. riconoscimento di un’omologazione dell’Unione : per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un’omologazione dell’Unione; i. omologazione degli stessi biocidi : per i biocidi: 1. che sono identici a biocidi già omologati, e 2. che sono stati già immessi sul mercato dal titolare dell’omologazione o da terzi alle stesse condizioni dei biocidi già omologati; j.8 omologazione per il commercio parallelo : per i biocidi: 1. omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell’omologazione OEo del riconoscimento, oppure 2. immessi sul mercato in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell’omologazione ONo OC.
  2. Se da una disposizione della presente ordinanza non risulta altrimenti, per omologazione s’intendono nella presente ordinanza tutti i tipi di omologazione di cui al capoverso 1.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFSP del 5 set. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 518).

  4. Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/825, GU L 147 del 30.5.2022, pag. 3.

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  6. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

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