813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
In vista dell’omologazione sono applicabili i seguenti elenchi di principi attivi:
elenco dei principi attivi che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 25 lettera a del regolamento (UE) n. 528/20121(elenco dei biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata) conformemente all’allegato 1;
elenco dei principi attivi approvati secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) n. 528/2012 (elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati) conformemente all’allegato 2;
elenco dei principi attivi notificati per l’uso nei biocidi secondo il regolamento (UE) n. 1062/20142(Elenco dei principi attivi notificati).
Le equivalenze terminologiche tra gli atti del diritto dell’UE, cui si rinvia nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati, e la presente ordinanza figurano nell’allegato 3 numero 3.
2bis. Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni di atti di esecuzione dell’UE concernenti l’approvazione di principi attivi, che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell’UE, al posto di queste ultime si applica il diritto svizzero secondo l’allegato 3 numero 4.
I principi attivi dell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati considerati sostanze candidate alla sostituzione secondo l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono contrassegnati come tali nell’allegato 2.
Ai principi attivi contenenti nanomateriali si applica per analogia l’articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il DFI, d’intesa con il DATEC e il DEFR, emana un elenco dei principi attivi che possono essere impiegati nel quadro di un’omologazione OnEe dei rispettivi usi previsti.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. ↩
Cf. note de base de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b. ↩
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