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Art. 13e

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo deve effettuare le seguenti annotazioni:
    1. l’identità dei biocidi o dei principi attivi;
    2. i dati relativi all’etichettatura;
    3. le quantità fornite;
    4. il nome e l’indirizzo della persona che ha ricevuto i biocidi o i principi attivi;
    5. tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente.
  2. Su richiesta, le annotazioni devono essere messe a disposizione dell’organo di notifica.
  3. Se necessario, l’organo di notifica può richiedere ulteriori informazioni.

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