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Art. 13d

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Il titolare di un’omologazione per una famiglia di biocidi deve comunicare all’organo di notifica ogni prodotto della famiglia di biocidi almeno 30 giorni prima della prima immissione sul mercato.
  2. La comunicazione deve contenere dati sulla composizione esatta, il nome commerciale, il numero di omologazione della famiglia di biocidi e, se del caso, un identificatore unico di formula (UFI) secondo l’articolo 14a .1
  3. Non è necessaria una comunicazione se:
    1. un determinato prodotto è menzionato espressamente nell’omologazione della famiglia di biocidi; oppure
    2. la variazione della composizione riguarda solo pigmenti, profumi e coloranti nell’ambito delle variazioni permesse in base all’omologazione, a meno che la variazione sia legata a una modifica del nome commerciale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).

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