Torna alla legge

Art. 13f

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo con la possibilità che tali biocidi possano essere emessi nell’ambiente deve comunicarlo all’organo di notifica 45 giorni prima del primo utilizzo.
  2. La comunicazione deve contenere le annotazioni di cui all’articolo 13e capoverso 1.
  3. Se le emissioni sperimentali previste possono avere effetti inaccettabili sull’uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull’ambiente, l’organo di notifica può: a. vincolare lo svolgimento della sperimentazione a oneri concernenti segnatamente: 1. la durata degli esperimenti o test, 2. le quantità massime da utilizzare, 3. la limitazione del campo d’impiego; b. vietare la sperimentazione.
  4. Se i biocidi o i principi attivi da esaminare sono costituiti da o contengono microrganismi patogeni o geneticamente modificati, la procedura è retta dall’OEDA1.

Footnotes

  1. RS 814.911

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.