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Art. 13c

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

Chi importa a titolo professionale o commerciale biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS applicando la procedura semplificata di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 528/20121deve comunicare all’organo di notifica il nome commerciale e il N. di omologazione almeno 30 giorni prima della prima immissione sul mercato.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

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