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La presente ordinanza disciplina: a. l’immissione sul mercato di biocidi e di articoli trattati (art. 2 cpv. 2 lett. j); a tal fine, per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi essa disciplina segnatamente: 1. i tipi di omologazione, compreso il riconoscimento delle omologazioni di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e delle omologazioni dell’Unione, compreso il commercio parallelo di biocidi, 2. le procedure di omologazione, 3. la protezione e l’uso di dati di proprietari contenuti in domande precedenti a favore dei richiedenti successivi, 4. la classificazione, l’imballaggio, l’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza; b. aspetti particolari relativi all’utilizzazione di biocidi e articoli trattati.
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