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Art. 1a

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. La presente ordinanza si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Le famiglie di biocidi sono equiparate ai biocidi, a meno che non siano previste disposizioni derogatorie.
  2. Per i biocidi e gli articoli trattati costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, le disposizioni della presente ordinanza relative all’immissione sul mercato si applicano anche all’importazione a scopi non professionali o non commerciali.
  3. La presente ordinanza non si applica:
    1. ai biocidi e agli articoli trattati destinati a essere immessi sul mercato per gli scopi previsti esclusivamente secondo la legislazione sugli agenti terapeutici, sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali o sui prodotti fitosanitari;
    2. al transito di biocidi e articoli trattati sotto controllo doganale, sempre che non avvenga alcuna lavorazione o trasformazione;
    3. al trasporto di biocidi e articoli trattati su strada, per ferrovia, su corsi d’acqua navigabili, per via aerea o attraverso impianti di trasporto in condotta;
    4. alle derrate alimentari e agli alimenti per animali utilizzati come repellenti o attrattivi;
    5. ai biocidi utilizzati come coadiuvanti tecnologici ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera i dell’ordinanza del 26 ottobre 20111sugli alimenti per animali (OsAIA) e dell’articolo 2 capoverso 1 numero 23 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr);
    6. 3 .
  4. Ai biocidi e agli articoli trattati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 42 e 45.4
  5. Ai biocidi e agli articoli trattati che vengono esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 20045, sempre che si tratti di sostanze o preparati pericolosi.6

Footnotes

  1. RS 916.307

  2. RS 817.02 . Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° mag. 2017.

  3. Abrogata dalla cifra III n. 2 dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  4. Introdotto dalla cifra III n. 2 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

  5. RS 814.82

  6. Introdotto dalla cifra III n. 2 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).

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