Torna alla legge

Preamble

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 dicembre 20001sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoverso 1 e 2 lettera a della legge
del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033sull’ingegneria genetica (LIG);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Footnotes

  1. RS 813.1

  2. RS 814.01

  3. RS 814.91

  4. RS 946.51

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.