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Art. 84

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

  1. Il contributo di promozione a favore delle emittenti con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento:
    1. dell’indennizzo versato dall’emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB;
    2. degli investimenti necessari per la preparazione all’adozione di nuove tecnologie di diffusione.
  2. Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.
  3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

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