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Art. 83

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV)

  1. Su domanda, l’UFCOM sostiene la formazione e la formazione continua dei collaboratori delle emittenti con partecipazione al canone. Sostiene formazioni e formazioni continue nell’ambito delle capacità e delle competenze giornalistiche, della gestione della redazione, della garanzia della qualità nonché in campo tecnico e tecnico–finanziario, purché esse contribuiscano all’adempimento del mandato di prestazioni.
  2. Il sostegno è accordato in particolare a:
    1. collaboratori che fruiscono di offerte di istituti esterni di formazione e formazione continua e istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media;
    2. emittenti che, in collaborazione con esperti esterni di istituti di formazione e di formazione continua e istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media, permettono ai loro collaboratori di seguire internamente una formazione o una formazione continua specifiche;
    3. emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro che costantemente formano diversi praticanti allo stesso tempo e per questo impiegano personale qualificato;
    4. offerte di formazione e formazione continua specifiche di istituti di formazione e formazione continua, nonché di istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media, che sono orientati alle esigenze concrete delle emittenti locali e regionali con partecipazione al canone;
    5. l’organizzazione di seminari per la formazione continua, innanzitutto nel settore dei nuovi media, rivolti ai collaboratori delle emittenti con partecipazione al canone.
  3. Purché non siano coperti da altre prestazioni dell’ente pubblico, sono computabili segnatamente:
    1. i costi dei corsi per offerte ai sensi del capoverso 2 lettera a;
    2. i costi per esperti esterni ai sensi del capoverso 2 lettera b;
    3. i costi per esperti ai sensi del capoverso 2 lettera c;
    4. i costi per la pianificazione e l’esecuzione di offerte formative e seminari, compresa l’elaborazione del rispettivo materiale didattico conformemente al capoverso 2 lettere d ed e.
  4. Il sostegno ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili.
  5. L’UFCOM determina periodicamente l’importo disponibile e verifica l’efficacia dei mezzi impiegati.

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