Torna alla legge

Art. 85

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

  1. Il contributo di promozione a favore delle emittenti televisive con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento delle loro spese computabili.
  2. Il DATEC designa le tecniche di produzione televisiva degne di promozione.
  3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.