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Art. 63

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 69d cpv. 2 LRTV)

  1. L’organo di riscossione tiene la contabilità e presenta i conti in base a una norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo 962a del diritto delle obbligazioni (CO)1e all’ordinanza del 21 novembre 20122sulle norme contabili riconosciute.
  2. L’organo di riscossione è tenuto a effettuare una revisione ordinaria.
  3. Esso redige una relazione sulla gestione conformemente all’articolo 958 capoverso 2 CO. Sono applicabili i requisiti supplementari conformemente all’articolo 961 CO.
  4. L’articolo 961d capoverso 1 CO non è applicabile all’organo di riscossione.

Footnotes

  1. RS 220

  2. RS 221.432

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