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Art. 64

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 69d cpv. 2 LRTV)

  1. Entro 30 giorni dalla scadenza del primo, secondo e terzo trimestre l’organo di riscossione presenta all’UFCOM un rapporto intermedio e alla fine del quarto trimestre un rapporto d’attività contenente almeno i seguenti dati:
    1. numero delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività assoggettate al canone;
    2. importi del canone fatturati e incassati;
    3. numero di fatture, solleciti, esecuzioni e decisioni;
    4. esenzioni dal canone ai sensi degli articoli 69b e 109c LRTV nonché dell’articolo 61 capoverso 4;
    5. numero delle persone impiegate presso l’organo di riscossione.
  2. L’organo di riscossione presenta all’UFCOM la relazione sulla gestione, la relazione di revisione completa dell’ufficio di revisione (art. 728b cpv. 1 CO1) e il conteggio del canone al più tardi entro fine aprile dell’anno successivo.
  3. L’UFCOM approva il conteggio annuo del canone.
  4. L’organo di riscossione consente all’UFCOM di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità e la presentazione dei conti conformemente all’articolo 63.
  5. L’UFCOM può svolgere verifiche a posteriori in loco presso l’organo di riscossione e incaricare periti esterni di esaminare la situazione finanziaria.

Footnotes

  1. RS 220

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