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Art. 62

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 69d cpv. 1 LRTV)

  1. L’affidamento della riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività a un organo esterno all’Amministrazione federale compete al DATEC.
  2. Se viene istituito un tale organo, la sua designazione ufficiale è «Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo ».
  3. Il DATEC e l’organo di riscossione disciplinano in un contratto i dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell’organo di riscossione del canone.

1 commentary

N1.Pauschalgebühr bei rechtmässiger Betreibung

Nach Art. 62 Abs. 1 lit. c RTVV kann die Gebührenerhebungsstelle für eine zu Recht erhobene Betreibung pauschal eine Gebühr von Fr. 20.-- in Rechnung stellen.

fällig. Nach aArt. 62 Abs. 1 lit. c RTVV kann die Gebührenerhebungsstelle für eine zu Recht erhobene Betreibung eine Gebühr von Fr. 20.-- in Rechnung stellen.