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Art. 53

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV)

Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV è di:

  1. per la diffusione analogica di programmi radiofonici: 25;
  2. per la diffusione digitale di programmi radiofonici: 50;
  3. 1 .
  4. per la diffusione digitale di programmi televisivi: 30.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

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