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Art. 52

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 59 cpv. 2 LRTV)

  1. Sono considerati programmi esteri che secondo l’articolo 59 capoverso 2 LRTV devono essere diffusi su linea i programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera che contribuiscono in modo particolare all’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale, segnatamente:
    1. riferendo in modo approfondito su fenomeni sociali, politici, economici o culturali nell’ambito di formati redazionali onerosi;
    2. accordando ampio spazio a produzioni artistiche di film;
    3. fornendo contributi redazionali particolari all’educazione del pubblico;
    4. diffondendo contributi redazionali particolari per i giovani, gli anziani o le persone affette da deficienze sensorie; o
    5. diffondendo regolarmente contributi svizzeri o occupandosi regolarmente di temi svizzeri.
  2. I programmi esteri secondo il capoverso 1 e la zona in cui devono essere diffusi su linea sono elencati nell’allegato.

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