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Art. 54

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 59 cpv. 4 LRTV)

  1. Sono obbligati alla diffusione i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche. 1bis. Il DATEC può abolire l’obbligo di diffusione analogica dei programmi televisivi secondo gli articoli 59 e 60 LRTV, se questi vengono diffusi in modalità digitale e vengono captati in modalità digitale da una maggioranza preponderante del pubblico. Esso può decidere l’esonero per tutti i programmi o solo per alcuni di essi ed estenderlo a tutto il Paese o solo a determinate regioni.1
  2. .2
  3. .3

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mar. 2010 (RU 2010 965). Abrogato dalla cifra I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

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