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Art. 51

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 58 LRTV)

  1. I contributi all’introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.
  2. Sono versati solo a emittenti svizzere.
  3. Il contributo ammonta al massimo all’80 per cento dei costi di diffusione del programma. Sono computabili solo i costi di diffusione, commisurati all’utilità.
  4. Se i mezzi a disposizione dell’UFCOM non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande che adempiono le condizioni, nell’anno interessato tutti i contributi sono ridotti nella stessa proporzione. Il DATEC può stabilire un ordine di priorità.
  5. È applicabile la legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.

Footnotes

  1. RS 616.1

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