Torna alla legge

Art. 47

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC)

  1. Il Consiglio federale emana direttive sull’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d’attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 19971sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze.
  2. La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell’emanazione delle direttive.
  3. Le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell’utilizzazione concreta delle frequenze.

Footnotes

  1. RS 784.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.