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Art. 46

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV)

  1. Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d’accesso, l’emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati:
    1. la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini;
    2. diversi canali sonori;
    3. il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali;
    4. 1 i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV;
    5. per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi;
    6. il sistema Dolby Digital;
    7. le informazioni per la guida elettronica dei programmi.
  2. Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d’accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV.
  3. Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all’obbligo di diffusione per i servizi abbinati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

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