Torna alla legge

Art. 48

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 55 cpv. 2 LRTV)

  1. Per il calcolo dell’indennizzo in funzione dei costi secondo l’articolo 55 capoverso 2 LRTV sono computabili i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti). Questi costi comprendono:
    1. i costi supplementari delle parti dell’impianto utilizzate dall’emittente; e
    2. una quota proporzionale dei costi comuni e dei costi generali.
  2. I costi di cui al capoverso 1 sono fissati secondo i seguenti principi:
    1. i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente;
    2. gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili;
    3. la durata dell’ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti;
    4. i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili;
    5. la rimunerazione del capitale investito è effettuata secondo le aliquote usuali del settore.
  3. Il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi con diritti d’accesso separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente alle emittenti le spese causate dalla diffusione dei programmi. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi riconosciuti della migliore prassi.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.