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Art. 31

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 19 LRTV)

  1. I dati ottenuti esclusivamente per scopi statistici non possono essere impiegati per altri scopi, eccetto che sussista una base legale o l’emittente interessata abbia dato il suo consenso scritto.
  2. Per garantire la protezione dei dati e il segreto statistico, l’UFCOM prende i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi contro il trattamento abusivo dei dati da esso impiegati.
  3. L’UFCOM può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 per lavori statistici e scientifici per quanto sia garantito che i destinatari rispettano la protezione dei dati.

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