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Art. 32

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 19 LRTV)

  1. L’UFCOM pubblica i risultati statistici d’interesse pubblico. Può renderli accessibili mediante una procedura di richiamo.
  2. I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da escludere qualsiasi identificazione di una persona fisica o giuridica, eccetto che i dati trattati siano stati resi accessibili al pubblico dall’UFCOM o dalla persona in questione oppure che essa vi acconsenta.
  3. L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati statistici secondo il capoverso 1 è libera a condizione d’indicarne la fonte. L’UFCOM può prevedere eccezioni.

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