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Art. 30

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 19 LRTV)

  1. Per allestire la statistica sulla radiodiffusione, l’UFCOM utilizza i dati ottenuti nell’esecuzione della legislazione sulla radiotelevisione, in particolare le informazioni raccolte nell’ambito dell’obbligo di notificazione e nelle relazioni annuali secondo l’articolo 27 capoversi 2 e 3.
  2. L’UFCOM può:
    1. rilevare presso le emittenti di programmi svizzeri altri dati necessari per la statistica sulla radiodiffusione;
    2. ricorrere ai dati ottenuti da altre autorità e organizzazioni nell’esecuzione del diritto federale.
  3. Le emittenti mettono a disposizione dell’UFCOM, gratuitamente e nella forma richiesta, le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica sulla radiodiffusione.

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