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Art. 29

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 19 LRTV) L’UFCOM assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l’articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l’Ufficio federale di statistica in applicazione dell’ordinanza del 30 aprile 20251sulla statistica federale.

Footnotes

  1. RS 431.011

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