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Art. 3

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 3 lett. a LRTV) Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono comunicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera per l’invio legalmente valido segnatamente di comunicazioni, citazioni e decisioni.

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