Torna alla legge

Art. 2

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 3 lett. a LRTV)

  1. Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono fornire all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM1) in particolare le seguenti indicazioni:
    1. il nome del programma e le linee generali del suo contenuto;
    2. il nome del responsabile redazionale;
    3. il domicilio o la sede dell’emittente;
    4. indicazioni che permettono al pubblico di prendere rapidamente e facilmente contatto con l’emittente, in particolare l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo del sito Internet;
    5. le modalità e la zona della diffusione tecnica;
    6. l’identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto, nonché le loro partecipazioni di almeno un terzo in altre aziende mediatiche;
    7. l’identità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione;
    8. le partecipazioni detenute dall’emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche;
    9. la collaborazione con terzi in materia di programmi;
    10. l’effettivo del personale;
    11. 2 il momento in cui hanno iniziato l’emittenza del programma.
  2. Per l’emittenza di un programma di una durata di 30 giorni al massimo, l’obbligo di notificazione è limitato alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–e.
  3. L’UFCOM può pubblicare le indicazioni notificate.
  4. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC3) stabilisce quali modifiche della fattispecie sottoposta all’obbligo di notificazione devono essere comunicate all’UFCOM ed entro quale termine.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

  3. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.