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Art. 4

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 5 LRTV)

  1. Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione.
  2. Mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisione in abbonamento sono tenute a offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l’accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.

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