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Art. 1

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 1 cpv. 2 LRTV)

  1. Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica.
  2. Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: a. si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati: 1. segnali orari e dati metrologici sull’ambiente, 2. immagini meteorologiche fisse o animate, 3. numeri di chiamata d’emergenza, 4. indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell’amministrazione pubblica, 5. orari dei trasporti pubblici; e b.1 non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

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