Torna alla legge

Art. 17

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV)

  1. Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popolari.
  2. Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un’elezione popolare.
  3. Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l’autorità competente rende nota la data della votazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.