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Art. 16

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV)

  1. La pubblicità per le bevande alcoliche non deve:
    1. indirizzarsi espressamente ai minorenni;
    2. associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
    3. mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli;
    4. attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali;
    5. incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l’astinenza o la moderazione;
    6. sottolineare il tenore alcolico.
  2. Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti.
  3. Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.
  4. Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l’azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio.

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