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Art. 18

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LRTV)

  1. Glispot pubblicitaripossono essere diffusi isolatamente tra una trasmissione e l’altra e durante la trasmissione di manifestazioni sportive.
  2. Le seguenti trasmissionipossono essere interrotte da pubblicità una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti:
    1. i lungometraggi cinematografici;
    2. i telefilm, ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari;
    3. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica.
  3. Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi religiosi.
  4. A tutte le altre trasmissioni, in particolare serie, seriali e documentari, non si applicano restrizioni.
  5. Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 2, solo nelle pause.
  6. Nelle trasmissioni composte di parti autonome, l’inserimento della pubblicità è autorizzato soltanto fra queste parti.
  7. Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione della restrizione di cui al capoverso 3.

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