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Art. 15

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 9 cpv. 1 LRTV)

  1. La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.
  2. La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:
    1. la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi;
    2. è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento;
    3. la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini;
    4. all’inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale.
  3. La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
  4. Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.

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