784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua offerta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti le linee affittate, in particolare:
i dati tecnici delle linee affittate;
i dati tecnici concernenti i punti d’accesso e i punti terminali;
i dati tecnici delle interfacce.
Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti:
il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729). ↩
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