784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua offerta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti i servizi d’interconnessione, in particolare:
la descrizione di tutti i punti standard d’interconnessione e delle condizioni d’accesso, sia che l’altro fornitore intenda assicurare direttamente la connessione d’interconnessione, sia che egli voglia incaricarne il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato;
i dati tecnici delle interfacce d’interconnessione e dei protocolli di segnalazione utilizzati.
Il fornitore del servizio telefonico pubblico che detiene una posizione dominante sul mercato offre almeno i servizi d’interconnessione seguenti:
lo stabilimento, la terminazione e il transito di comunicazioni;
l’indicazione del numero chiamante e del numero chiamato ovvero la soppressione di questa indicazione;
accesso ai servizi a valore aggiunto 08xx e 09xx;
connessione fisica tra gli impianti di telecomunicazione di diversi fornitori indispensabile alla connessione dei servizi.
Oltre ai prezzi di accesso basati sui minuti e sulle chiamate, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato propone prezzi di accesso basati sulla capacità (capacity based charges ), in funzione delle larghezze di banda massime richieste dal partner d’interconnessione.1
Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti:
il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729). ↩
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