784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso ai servizi a valore aggiunto ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, a condizione che siano a conoscenza della loro età.
L’accesso ai servizi di cui agli articoli 25–34 ORAT1deve continuare a essere garantito.
I fornitori sbloccano l’accesso soltanto previo consenso di una persona autorizzata a esercitare la rappresentanza legale.
Non sbloccano l’accesso ai seguenti servizi:
numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS.
Per determinare la necessità di un blocco dell’accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile:
registrano l’età dell’utente principale, qualora questi non abbia ancora compiuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto;
esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.