784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni tipo.1
I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono l’accesso ai numeri brevi per servizi SMS e MMS (art. 15a– 15f ORAT2) consentono ai loro clienti di bloccare l’accesso a tutti i servizi SMS e MMS o soltanto a quelli a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione di questi servizi SMS e MMS.3
I fornitori di servizi di telecomunicazione riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 35 capoverso 2 o solo a quelli a carattere erotico o pornografico.
Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento in modo semplice e gratuito. Questo non vale per i clienti di cui all’articolo 38 capoverso 4 terzo periodo e all’articolo 41.
I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183). ↩