784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comunicazione di questo servizio (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo devono garantire, direttamente o indirettamente, l’interconnessione. Devono in particolare applicare le disposizioni in materia di:1
trasparenza dell’offerta di base (art. 53 cpv. 1, 2 e 4);
indicazione delle condizioni tecniche e commerciali ai fornitori che chiedono un’interconnessione (art. 61);