784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto secondo l’articolo 21 capoverso 2 LTC tanto l’accesso online ai dati elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l’opzione di aggiornamenti almeno quotidiani.
I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 possono modificare questi dati su richiesta del cliente e se comunicano tali modifiche al fornitore del servizio telefonico pubblico in questione.
I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoverso 3 possono trattare questi dati unicamente per fornire un servizio di collegamento. Segnatamente, non possono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi.
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