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Art. 99

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.1
  2. Egli compie, fino al momento dell’arrivo delle autorità competenti, gli atti d’inchiesta che non soffrono indugio.2
  3. È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell’equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.3
  4. Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.4
  5. Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale del 22 marzo 19745sul diritto penale amministrativo circa l’interrogatorio dell’imputato, la raccolta di informazioni orali, l’attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738;FF 1971 I 197).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857;FF 1971 I 727).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857;FF 1971 I 727).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857;FF 1971 I 727).

  5. RS 313.0

  6. Introdotto dall’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857;FF 1971 I 727).

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