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Art. 100

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a.
  2. Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informano l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:
    1. attività terroristiche ai sensi dell’articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 11della legge federale del 21 marzo 19972sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
    2. i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226terdel Codice penale svizzero3;
    3. gli atti punibili secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19514sugli stupefacenti;
    4. i reati secondo l’articolo 37 della legge federale del 25 marzo 19775sugli esplosivi;
    5. i reati secondo l’articolo 33 della legge del 20 giugno 19976sulle armi.
  3. L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.
  4. I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la propria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.7

Footnotes

  1. Attualmente: l’art. 19 cpv. 2 lett. a della LF sulle attività informative (RS 121 ).

  2. RS 120

  3. RS 311.0

  4. RS 812.121

  5. RS 941.41

  6. RS 514.54

  7. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229;FF 2021 626).

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