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Art. 3a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
    1. il traffico aereo internazionale;
    2. 1 la sicurezza tecnica nell’aviazione (sicurezza aerea);
    3. il servizio della sicurezza aerea;
    4. 2 la prevenzione di atti illeciti contro l’aviazione (sicurezza dell’aviazione);
    5. lo scambio di dati aeronautici;
    6. 3 la lotta contro gli effetti dannosi o molesti del traffico aereo sull’ambiente e la loro riduzione.
  2. Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell’aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:4
    1. la vigilanza, incluse le sanzioni;
    2. la delega di singoli settori o competenze di vigilanza a istituzioni internazionali.
  3. Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:
    1. contenere disposizioni relative alla responsabilità per i danni causati nell’ambito della fornitura di servizi della sicurezza aerea; queste disposizioni possono derogare alla legge del 14 marzo 19585sulla responsabilità;
    2. prevedere che il servizio della sicurezza aerea possa coprire regioni transfrontaliere;
    3. 6 prevedere la delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea ad altri fornitori di servizi della sicurezza aerea; va rispettato il divieto in materia di delega di cui all’articolo 40b capoverso 4.
  4. Se, in applicazione di un accordo concernente il servizio della sicurezza aerea, è tenuta a versare indennizzi per danni causati illecitamente da un fornitore svizzero di servizi della sicurezza aerea, la Confederazione ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

  3. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376;FF 2022 2651).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

  5. RS 170.32

  6. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6401).

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